ERP: cos’è l’Edilizia Residenziale Pubblica

Con il termine Edilizia Residenziale Pubblica, ovvero ERP, ci si riferisce in realtà a tre diverse tipologie di concessione, da parte della Pubblica Amministrazione, di beni immobili a prezzi calmierati per determinate categorie di persone.

L’ERP comprende infatti la Sovvenzionata, l’Agevolata e la Convenzionata. Apparentemente i tre aggettivi potrebbero sembrare quasi sottili sfumature. In realtà esistono differenze sostanziali fra le tre tipologie.

Edilizia Sovvenzionata

L’Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata riguarda l’assegnazione delle “case popolari” a famiglie bisognose. Lo Stato o gli enti territoriali si occupano dei lavori di costruzione o di riqualificazione dell’immobile. Le case vengono poi assegnate mediante contratti di locazione a prezzi calmierati, in base al reddito e al numero di persone che compongono il nucleo familiare in questione.

Edilizia Agevolata

L’Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata prevede la costruzione di nuovi immobili da parte di privati, appartenenti a categorie reddituali specifiche, a favore di cui lo Stato o la Regione mette a disposizione mutui agevolati, condonando il pagamento di parte degli interessi con la concessione di contribuiti a fondo perduto e finanziamenti con tassi inferiori.

Edilizia Convenzionata

L’Edilizia Residenziale Pubblica Convenzionata prevede che l’amministrazione comunale stipuli convenzioni con le imprese edili o le cooperative, per la costruzione di nuovi immobili su terreni pubblici oppure su terreni privati espropriati.

Le famiglie che rientrano in determinati parametri reddituali acquistano poi tali immobili a prezzi calmierati.

Tra i requisiti per comprare casa in edilizia convenzionata, vi sono i seguenti:

  • cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea o possesso di un titolo di soggiorno valido;
  • residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni indicati nel bando di edilizia convenzionata, con l’eccezione di lavoratori destinati nuovi insediamenti produttivi compresi nell’area interessata dalla convenzione o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo comune;
  • non possedere un’altra abitazione nel comune di appartenenza;
  • non aver acquistato un immobile rientrante nei termini previsti dalla legge 167 del 1962 negli ultimi 20 anni.

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